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Sentenza tributaria B&B

SENTENZA DEL 27/05/2024 N. 154/1 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL FRIULI VENEZIA-GIULIA

B&B e natura occasionale dell’attività

Non si considera imprenditoriale l’attività di B&B che rispetta le prescrizioni della Legge regionale di riferimento. Questo principio di diritto è stato espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia in aderenza alla precedente ordinanza della Corte di Cassazione n. 32034/2019. Nella specie, i giudici friulani hanno rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate che aveva notificato due distinti avvisi di accertamento per contestare, a fini contributivi e dell’Iva, la natura occasionale dell’attività di B&B e affittacamere esercitata dai contribuenti. Secondo gli stessi giudici, dalla documentazione versata in atti emergeva a pieno il rispetto, oltreché della normativa nazionale, anche delle prescrizioni regionali in materia, con specifico riferimento all’organizzazione familiare dell’attività, in base alla quale l’ospitalità veniva concessa secondo la disponibilità e volontà della famiglia.

Testo integrale sentenza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate avviava una verifica nei confronti dei coniugi sigg.ri TV e CF relativamente all’anno 2015. L’attività esercitata dai Contribuenti, bed and breakfast il sig. TV e affittacamere la sig.ra CF. All’esito delle verifiche l’Ufficio riscontrava elementi tali da ritenere che le attività erano svolte in forma di impresa. L’Ufficio aveva pertanto emesso distinti avvisi di accertamento con i quali aveva recuperato a tassazione i contributi previdenziali e l’Iva in quanto in sede dichiarazione dei redditi, i contribuenti avevano regolarmente assolto alle imposte diretteIn data 25.11.2019, i coniugi T impugnavano disgiuntamente gli atti impositivi dolendosi della contestata attività di impresa svolta ed evidenziando che gli elementi raccolti dall’Ufficio risultavano infondati e irrilevanti; i ricorrenti affermavano che, trattandosi di attività occasionale, avevano correttamente esposto in sede dichiarativa i proventi conseguiti quali redditi di natura diversa.L’Ufficio si costituiva in giudizio replicando alle censure sviluppate e confermando la fondatezza dell’attività accertativa..La CTP, con sentenza 198.03.2020, accoglieva, previa riunione, i ricorsi e compensava le spese di giudizio..Ha quindi proposto appello l’Agenzia delle Entrate concludendo per la riforma della pronuncia di primo grado con vittoria di spese di lite per il doppio grado.Resistono costituendosi in giudizio gli Appellati concludendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE – L’appello dell’Ufficio è infondato.

L’indagine relativa all’attività di Bed & Breakfast/Affittacamere volto all’emersione di soggetti che formalmente operavano come operatori occasionali ma che, erano, di fatto, da inquadrarsi nell’ambito di esercenti attività d’impresa. Al fine della configurazione dell’attività in questione svolta dagli Appellati quale esercizio d’impresa piuttosto che occasionale, l’Ufficio ha esaminato le seguenti circostanze: – elevato turn-over degli ospiti; -assenza di altri redditi oltre quello in contestazione; – presenza della propria attività di ricezione sui siti web; – conseguimento di un elevato reddito. Veniva, altresì, constatato che la sig.ra CF conseguiva il proprio reddito esclusivamente dall’attività di affittacamere, pari a € 14.818,.00; il signor TV conseguiva il proprio reddito esclusivamente dall’attività di B&B, pari a € 21.963,00. Sulla base dell’analisi delle presenze veniva acclarato che le stesse erano distribuite su tutto l’anno e non, a titolo esemplificativo, solo d’estate, circostanza quest’ultima che avrebbe potuto rappresentare un’attività occasionale. In ragione di ciò l’Ufficio aveva ritenuto che nelle attività esercitata vi fosse il requisito dell’imprenditorialità, pertanto la stessa doveva essere caratterizzata dall’apertura della partita IVA e dal rispetto delle norme contabili-fiscali relative all’attività imprenditoriale.Osserva la Corte che il d.l.vo 23 maggio 2011, n. 79 art. 12 comma 3 statuisce che “i bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi”. L’attività in concreto svolta dagli Appellati risulta, come strutturata, priva dei requisiti tipici dell’attività di impresa, ossia l’organizzazione e la professionalità.Per la Regione Friuli Venezia Giulia la norma emanata in tema di B&B/affittacamere in vigore è la L.R. n.2 del 16 gennaio 2002, integrata dal regolamento in materia emanato dal Comune di Udine. Detto ultimo atto disciplina l’attività di B&B svolta da coloro i quali, nell’ambito della propria abitazione, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodo ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare.Nel merito la struttura ricettiva ha sede nell’abitazione dei coniugi, non risultano presenti collaboratori esteri, dal verbale di accesso e ispezione redatto dalla Questura di Udine in data 16 dicembre 2015, risulta che la struttura è composta da tre stanze e sei posti letto e che all’atto dell’accesso nessun ospite era presente.Osserva infine il Collegio che con ordinanza n. 32034 della Corte di Cassazione pubblicata in data 09.12.2019. I giudici di legittimità, sentenziando in materia di contributi previdenziali, hanno affermato il principio di diritto secondo cui è assente la professionalità nel caso di un Bed & Breakfast che si attiene alle prescrizioni della legge regionale. La documentazione prodotta e le argomentazioni esposte dimostrano che le norme regionali sono state concretamente applicate in relazione a: – numero di camere limitate; – prestazioni svolte avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare; – rispetto della saltuarietà nell’esercizio perseguito con periodi di chiusura obbligatoria nell’anno che è desumibile dall’intermittenza dell’esercizio stesso nell’attività degli appellati, che mostrano ripetuti intervalli di inattività alternati a brevi periodi di operatività, in particolare i periodi di chiusura risultano da comunicazione al Comune di Udine: dal 7.1 al 18.4, dal 23.4 al 8.8, dal 18.8 al 20.12, chiaro elemento di una gestione basata sulla normale organizzazione familiare, in base alla quale l’ospitalità viene concessa secondo la disponibilità e volontà della famiglia. Scorrendo il Regolamento per la disciplina delle attività di Bed and Breakfast del Comune di xx, riversato in atti, emerge una dettagliata definizione del carattere di saltuarietà che deve contraddistinguere l’attività, definito in tali termini: “senza continuità, senza ordine, con frequenti interruzioni, discontinua, non sistematica e priva della opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità…”. Gli appellati hanno esibito diverse mail in cui comunicano agli ospiti l’indisponibilità ad accoglierli in determinati periodi, corrispondenti al periodo di chiusura dichiarati, come dimostra anche il verbale della Questura in data 16 dicembre 2015 ove si accerta che nella data di accesso alcun ospite era presente; per il Bed & Breakfast l’obbligo di residenza del gestore nell’immobile.

In conclusione la sentenza di primo grado va confermata. Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra le Parti in considerazione della peculiarità in fatto della vertenza.

P.Q.M.

Rigetta l’appello dell’Ufficio e per l’effetto conferma la sentenza di primo grado. Compensa interamente fra Le Parti le spese del presente grado.