Vai al contenuto
Home » Regole e adempimenti extra-alberghiero

Regole e adempimenti extra-alberghiero

Regole e adempimenti attività extra-alberghiere e locazioni turistiche

ALLOGGIATI-WEB

ISTAT

Tassa di Soggiorno

Codice identificativo

Si ricorda a soci e non soci che tutte le attività extra-alberghiere, comprese le locazioni turistiche di qualsiasi tipo, sia private che imprenditoriali, devono sottostare a regole e adempimenti, pena sanzioni penali e amministrative di notevole entità.

ALLOGGIATI-WEB – Denuncia alla Polizia di Stato degli ospiti Albergatori, affittacamere, gestori di Bed & Breakfast, Room & Breakfast e similari, locatori di appartamenti ad uso turistico, campeggi, aree di sosta camper, privati e agenzie che effettuano locazioni per uso turistico e qualsiasi altra struttura ricettiva devono, come previsto dall’art. 109 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), registrare e trasmettere i dati degli ospiti alla Questura.

In passato, prima del dicembre 2018, l’obbligo di registrare e trasmettere i dati alla Questura era previsto solo per gli alberghi e le strutture ricettive vere e proprie, o in caso di ospiti extracomunitari. L’attuale normativa, con il Decreto Sicurezza 2018, ha esteso questo obbligo a chiunque affitti anche una sola camera, anche per sole ventiquattro ore. Si tratta di una responsabilità significativa.

L’intervento della Corte Costituzionale L’articolo 109 del TULPS, che regola la comunicazione dei dati degli ospiti alle autorità, ha subito molte modifiche negli ultimi anni. Un periodo prevedeva la sostituzione della sanzione penale con una amministrativa (art. 7 della Legge 97/1995). Tuttavia, a causa di errori legislativi, il sistema sanzionatorio era stato omesso in una delle trascrizioni. La Corte Costituzionale ha chiarito che la sanzione esiste ed è penale. Inoltre, è importante sapere che:

  • L’obbligo di comunicazione dei dati alla Questura è giornaliero.
  • Per gli ospiti che si fermano meno di un giorno, la trasmissione dei dati deve avvenire subito dopo l’arrivo.
  • Il mancato rispetto della legge comporta sanzioni fino a 3 mesi di detenzione o una multa fino a 206 euro.

ISTAT – Denuncia dei flussi turistici Oggi, le procedure in Regioni e Comuni si stanno uniformando. I vecchi portali stanno adottando la piattaforma Turismo 5, ora trasformata in Ross1000, recentemente adottata anche da Roma Capitale. In caso di difficoltà, ANBBA illustrerà le procedure ai soci tramite webinar. I mancati adempimenti delle comunicazioni ISTAT comportano sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 2.000 euro.

Tassa di Soggiorno Ogni Comune ha libera scelta sia sull’importo da far pagare ai turisti che sulle modalità di denuncia e relativo pagamento. Generalmente, gli adempimenti devono avvenire trimestralmente, ma in alcuni Comuni, come Roma Capitale, è possibile evitare questa incombenza usufruendo di convenzioni con portali che si occupano della riscossione e del versamento. Tuttavia, i gestori delle strutture devono comunque registrare sul portale di riferimento le denunce a zero. In caso di mancata denuncia o ritardato versamento della tassa, è possibile aderire al “ravvedimento operoso” pagando interessi e sanzioni commisurate ai giorni di ritardo.

Codice Identificativo Ogni Regione, per combattere l’abusivismo, ha istituito un Codice Identificativo, da richiedere con modalità e nomi diversi, creando confusione tra i gestori. Con il decreto ANTICIPI sono state stabilite le regole per il CIN (Codice Identificativo Nazionale). Dall’inizio di luglio, regione per regione, è disponibile una piattaforma nazionale per ottenere il CIN in sostituzione di quello regionale. Entro settembre, la piattaforma sarà aperta a tutte le regioni. ANBBA indicherà di volta in volta le Regioni attive sulla propria pagina web. Le sanzioni per il mancato rispetto del CIN variano da 500 a 5.000 euro.