Quali sono gli obblighi di comunicazione nel caso di property manager?
Nel caso in cui il property manager presenti i requisiti per essere considerato un Gestore di Piattaforma tenuto alla comunicazione dovrà assolvere agli adempimenti di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione delle informazioni previsti dal D.lgs. n° 32/2023 (cfr. FAQ OCSE Sezione I, n. 15). In ogni caso, se vi sono più Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (cfr. D.lgs. n. 32/2023, articolo 10, commi 1 e 2). Nell’ipotesi in cui il property manager non presenti i requisiti per essere considerato un Gestore di Piattaforma tenuto alla comunicazione e sia registrato su una Piattaforma come Venditore insieme al proprietario dell’immobile, il Gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione dovrà comunicare come Venditore oggetto di comunicazione solo il proprietario dell’immobile (cfr. FAQ OCSE Sezione III, n. 9).
Generalmente i property manager non sono gestori di piattaforme esclusive capaci di offrire servizi come una qualsiasi piattaforma OTA di settore ma si avvalgono a sua volta per ricevere servizi (leggi prenotazioni ) di quelle più comuni presenti sul web su cui , nella maggior parte dei casi, registrano l’immobile che a vario titolo i proprietari gli affidano in gestione e quindi se su dette piattaforme il property manager è registrato come venditore assieme al proprietario dell’immobile il gestore di piattaforma (leggi OTA) dovrà comunicare solo il nome del proprietario dell’immobile.
fino al 15 febbraio per gli invii 2023
Il termine inizialmente fissato al 31 gennaio è stato prorogato per dare più tempo ai gestori per adempiere alla comunicazione dei dati nel primo anno di applicazione della disciplina. Vai alla comunicazione ufficiale
COMUNICATO DAC7 – ANBBA ha inviato , nell’imminenza della prima scadenza di questo adempimento , da parte dei soggetti obbligati , una richiesta all’Agenzia delle Entrate contenente una proroga per questo primo invio e chiarimenti relativi al mal funzionamento dell’apposita piattaforma on-line.
CHIARIMENTI per il DAC7
Le piattaforme on-line che offrono servizi o vendite o prenotazioni dirette debbono raccogliere dati del venditore o prestatore di servizi se lo stesso supera le 30 vendite annuali o 2000 euro di corrispettivi. Il venditore o prestatore di servizi deve fornire alla piattaforma i dati fiscali e la stessa li deve a sua volta inoltrarle all’ADE.Analoga cosa devono fare i PROPERTY MANAGER che utilizzano piattaforme NON PROPRIE ma si avvalgono di piattaforme diverse , debbono fornire i loro dati fiscali e queste provvederanno a inviare i dati all’ADE.
Definizione di PIATTAFORMA DIGITALE
Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli nei confronti dei Gestori di piattaforma.
COMUNICATO STAMPA del 20 novembre 2023
Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, diventa operativa la direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano dal Dlgs n. 32/2023.
Quali sono le attività “monitorate” – In particolare, la Dac7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).
Le piattaforme interessate – Il provvedimento definisce i contenuti, i termini della comunicazione e le regole per i gestori tenuti all’invio. A dover comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese. I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”. Il provvedimento detta le regole anche per i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-Ue, tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate: è il caso, solo a titolo di esempio, degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia. I termini per le comunicazioni – I gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.