COMUNICATO IMPORTANTE
per i gestori di strutture extra-alberghiere che operano tramite portali OTA, in particolare Booking.com
Stanno arrivando da parte dei principali portali OTA fra cui Booking e Airbnb richieste di dati per ottemperare agli adempimenti della Direttiva Europea che impone agli stessi portali di comunicare all’Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei locatori, i redditi percepiti e i dati catastali degli immobili. ecc. Nelle informative è scritto (vedi booking.com) che chi non invia entro il termine concesso i dati richiesti rischia l’immediato blocco del profilo e il congelamento dei corrispettivi.
Vai alla Guida per la compilazione del modulo Know Your Partner (KYP) per booking.com
Informativa sul DAC7 riportata da nostro articolo già pubblicato e presente nei nostri archivi
CHIARIMENTI per il DAC7
Le piattaforme on-line che offrono servizi o vendite o prenotazioni dirette debbono raccogliere dati del venditore o prestatore di servizi se lo stesso supera le 30 vendite annuali o 2000 euro di corrispettivi. Il venditore o prestatore di servizi deve fornire alla piattaforma i dati fiscali e la stessa li deve a sua volta inoltrarle all’ADE.Analoga cosa devono fare i PROPERTY MANAGER che utilizzano piattaforme NON PROPRIE ma si avvalgono di piattaforme diverse , debbono fornire i loro dati fiscali e queste provvederanno a inviare i dati all’ADE.
Definizione di PIATTAFORMA DIGITALE
Dal sito dell’Agenzia delle Entrate
Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli nei confronti dei Gestori di piattaforma.
COMUNICATO STAMPA del 20 novembre 2023
Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, diventa operativa la direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano dal Dlgs n. 32/2023.
Quali sono le attività “monitorate” – In particolare, la Dac7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano tuttavia fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).
Le piattaforme interessate – Il provvedimento definisce i contenuti, i termini della comunicazione e le regole per i gestori tenuti all’invio. A dover comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese. I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”. Il provvedimento detta le regole anche per i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri non qualificati non-Ue, tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate: è il caso, solo a titolo di esempio, degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia. I termini per le comunicazioni – I gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.