Addio “Check in” a distanza o da remoto?
Comunicazioni dalle Questure d’Italia – Il post del Presidente di Confedilizia
Aggiornamento del 04/12/2024
I gestori di strutture ricettive, indipendentemente dalla loro tipologia, sono obbligati a comunicare le generalità degli alloggiati rilevate da un documento di identità valido (carta di identità o altro documento). Pertanto, per garantire la corrispondenza dei dati, non sono consentite modalità di check-in a distanza o da remoto. Ciò include l’uso di strumenti telematici, elettronici o piattaforme social.
Le generalità degli ospiti devono essere rilevate di persona sul posto e poi trasmesse tramite il portale Alloggiati Web, in conformità al decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013, aggiornato con il decreto del 16 settembre 2021.
- D.M. 07/01/2013: Disposizioni per la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2013, n. 14)
Il post del Presidente di CONFEDILIZIA
Affitti brevi, la circolare del Ministero dell’interno va solo “modernizzata”
“La circolare del Ministero dell’interno in materia di affitti brevi è stata emanata, come si legge nelle sue prime righe, per scongiurare l’identificazione degli ospiti ‘mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti’.
Se questa è l’esigenza, è evidente come la stessa possa essere soddisfatta sia attraverso l’identificazione ‘in presenza’, sia – come accade in mille altri settori – tramite identificazione a distanza, possibile utilizzando le tecnologie più avanzate.
Se il Ministero ricalibrasse in questi termini la propria interpretazione della normativa, semplicemente ‘modernizzandola’, crediamo che si potranno ‘prevenire i rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica’ e, allo stesso tempo, evitare di mettere fuori legge da un giorno all’altro tante persone che si guadagnano onestamente da vivere”.
Il self check-in e gli obblighi di legge
Cos’è il self check-in?
Il self check-in è un sistema che consente agli ospiti di registrarsi autonomamente, senza la presenza fisica del gestore. È particolarmente diffuso in strutture extra-alberghiere, case vacanza e locazioni turistiche. Questa modalità si avvale di strumenti digitali come app, portali online o dispositivi automatici. Gli ospiti inseriscono i propri dati, caricano i documenti di identificazione e ricevono istruzioni per accedere alla struttura, spesso attraverso codici per tastierini o chiavi elettroniche.
I vantaggi del self check-in:
- Velocizzazione delle procedure di registrazione
- Maggiore flessibilità oraria
Le limitazioni del self check-in:
Tuttavia, il self check-in non sostituisce l’obbligo legale di identificare direttamente l’ospite, responsabilità che resta sempre a carico del gestore. Il mancato rispetto di questa normativa può comportare pesanti sanzioni.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’identificazione in presenza è fondamentale per permettere alle autorità di pubblica sicurezza di monitorare i movimenti degli alloggiati e prevenire rischi, come l’uso delle strutture ricettive da parte di soggetti ricercati o pericolosi.
È ancora possibile utilizzare il check-in online?
Il check-in online può essere utilizzato, ma esclusivamente come strumento operativo di supporto. Questo sistema permette di raccogliere anticipatamente i dati necessari e semplifica le procedure, ma non esime dalla verifica in presenza dell’identità dell’ospite.
In sintesi:
- Il check-in online è consentito solo come supporto per la registrazione.
- È obbligatorio verificare di persona la corrispondenza tra il documento di identità e l’ospite fisico.
Conclusione:
Il check-in online può rappresentare un valido aiuto per ottimizzare la registrazione degli ospiti, ma deve essere integrato con il controllo in presenza dell’identità, come richiesto dalla legge.