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Estintori

COMUNICATO – Si ricorda a soci e non soci e a tutti coloro che gestiscono attività ricettive extra-alberghiere che in sede di avvio di attività con SCIA hanno comunque e sempre dovuto dichiarare  l’efficienza degli impianti e dei sistemi di sicurezza fra i quali le basilari norme di prevenzioni incendi in vigore per le attività ricettive inferiori a 25 Posti letto e quindi la presenza di almeno un estintore è sempre stata basilare.

Per quanto riguarda le LOCAZIONI TURISTICHE o affitti brevi, indipendentemente dalla loro forma di gestione e alla luce di quanto scritto nell’Articolo 13ter del “Decreto anticipi“ al comma 7, ci sembra più che plausibile considerare che la dotazione di estintori in queste attività ricettive sia comunque possibile (al di là del fatto di nostre “bizzare” interpretazioni), sulla sicurezza non si scherza! 

Decreto ANTICIPI articolo 13ter comma 7

7. Le unita’ immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalita’ turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

CONVENZIONE ANBBA

Il costo per l’acquisto in CONVENZIONE per i soci ANBBA dell’estintore con tutti gli accessori e il relativo contratto di controllo e manutenzione è subordinato al raggiungimento di almeno 50 adesioni

COMPILA IL MODULO richiesta informazioni sul servizio, cliccando sul logo ANBBA SERVICE e spuntando la voce – Estintori – Convenzione ANBBA

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Estintore d’incendio a POLVERE da 6 Kg., completo di accessori di installazione completo di cartello in alluminio cm. 10 x 12 conforme alle norme UNI EN 7010:

Eventuale richiesta di  PIANTANA PORTA estintore d’incendio in profilo tubolare colore rosso compreso cartello “Estintore”

Contratto di manutenzione – Controllo e Revisione programmata