COMUNICATO – Si ricorda a soci e non soci e a tutti coloro che gestiscono attività ricettive extra-alberghiere che in sede di avvio di attività con SCIA hanno comunque e sempre dovuto dichiarare l’efficienza degli impianti e dei sistemi di sicurezza fra i quali le basilari norme di prevenzioni incendi in vigore per le attività ricettive inferiori a 25 Posti letto e quindi la presenza di almeno un estintore è sempre stata basilare.
Per quanto riguarda le LOCAZIONI TURISTICHE o affitti brevi, indipendentemente dalla loro forma di gestione e alla luce di quanto scritto nell’Articolo 13ter del “Decreto anticipi“ al comma 7, ci sembra più che plausibile considerare che la dotazione di estintori in queste attività ricettive sia comunque possibile (al di là del fatto di nostre “bizzare” interpretazioni), sulla sicurezza non si scherza!
Decreto ANTICIPI articolo 13ter comma 7
7. Le unita’ immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalita’ turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In ogni caso, tutte le unita’ immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonche’ di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimita’ degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
CONVENZIONE ANBBA
Il costo per l’acquisto in CONVENZIONE per i soci ANBBA dell’estintore con tutti gli accessori e il relativo contratto di controllo e manutenzione è subordinato al raggiungimento di almeno 50 adesioni
COMPILA IL MODULO richiesta informazioni sul servizio, cliccando sul logo ANBBA SERVICE e spuntando la voce – Estintori – Convenzione ANBBA
TIPOLOGIA di ESTINTORE e CONTRATTO DI MANUTENZIONE
Estintore d’incendio a POLVERE da 6 Kg., completo di accessori di installazione completo di cartello in alluminio cm. 10 x 12 conforme alle norme UNI EN 7010:
TIPOLOGIA – classe 34A 233BC omologato EN3 – 2014/68/CEai sensi della norma tecnica UNI 9994-1:2013, del Capitolo S.6 Controllo dell’Incendio del Codice di Prevenzione Incendi del D.M. 03 agosto 2015, della direttiva PED 2014/68/EU del 15.05.2014 e del TUSL (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro),
Eventuale richiesta di PIANTANA PORTA estintore d’incendio in profilo tubolare colore rosso compreso cartello “Estintore”
Contratto di manutenzione – Controllo e Revisione programmata
Canone di manutenzione Estintore d’incendio Controllo e Revisione programmata (Ricarica – Collaudo – Minuteria) ai sensi della norma tecnica UNI 9994-1:2013, del Capitolo S.6 Controllo dell’Incendio del Codice di Prevenzione Incendi del D.M. 03 agosto 2015, della direttiva PED 2014/68/EU del 15.05.2014 e del TUSL (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)